Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa (salvo alcuni casi previsti dalla normativa e dal DECRETO LEGISLATIVO 27 Gennaio 2010, n. 35) uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività. La funzione essenziale del consulente è promuovere ogni azione per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.